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Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamita'. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresi' avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purche' muniti di lincenza per l'esercizio venatorio, nonche' delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio. Le provincie autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purche' munite di licenza per l'esercizio venatorio.

Testo in vigore dal 25 febbraio 1992 al 1 gennaio 2023

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 6/2021

    Parametro
    20 gennaio 2021

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe, dell'art. 3, comma 3, primo periodo, della legge della Regione Toscana 25 novembre 2019, n. 70 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze e per il conten…

    Art. 19 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio · Art. 3 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

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  • Ordinanza n. 347/2006

    Parametro
    27 ottobre 2006

    dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2006. F.to: Franco BILE, Presidente Alfonso QUARANTA, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 27 ottobre 2006. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

    Art. 3 cost. · Art. 51 cost. · Art. 97 cost. · Art. 81 cost.

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  • Ordinanza n. 293/2005

    Parametro
    19 luglio 2005

    dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005. F.to: Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente Paolo MADDALENA, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2005. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

    Art. 81 cost. · Art. 3 cost. · Art. 51 cost. · Art. 97 cost.

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Pronunce che lo citano (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1992-02-11;157~art19 · fonte su Normattiva