Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 febbraio 1992 al 10 luglio 2010. Leggi il testo vigente →

L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva, purche' appartenente alle specie autoctone, puo' effettuarsi solo a scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico. I permessi d'importazione possono essere rilasciati unicamente a ditte che dispongono di adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola specie di selvatici, al fine di avere le opportune garanzie per controlli, eventuali quarantene e relativi controlli sanitari. Le autorizzazioni per le attivita' di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, nel rispetto delle convenzioni internazionali.

Testo in vigore dal 25 febbraio 1992 al 10 luglio 2010

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1992-02-11;157~art20 · fonte su Normattiva