Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle universita' e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di stu- dio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonche' il prelievo di uova, nidi e piccoli nati. L'attivita' di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico e' organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica; tale attivita' funge da schema nazionale di inanellamento in seno all'Unione europea per l'inanellamento (EURING). L'attivita' di inanellamento puo' essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; l'espressione di tale parere e' subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento del relativo esame finale. ((3. L'attivita' di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo puo' essere svolta esclusivamente con mezzi, impianti o metodi di cattura che non sono vietati ai sensi dell'allegato IV alla direttiva 2009/147/CE da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'ISPRA. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti e' concessa dalle regioni su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, il quale svolge altresi' compiti di controllo e di certificazione dell'attivita' svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attivita')) La cattura per la cessione a fini di richiamo e' consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati. E' fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto nazionale per la fauna selvatica o al comune nel cui territorio e' avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto Istituto. Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficolta'.

Testo vigente dal 18 agosto 2015

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 190/2011

    Ha colpito questo articolo
    15 giugno 2011

    riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia 21 settembre 2010, n. 16, recante «Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2010/2011, ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sulla cattura dei richiami vivi)»; dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge regionale…

    Art. 4 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio · Art. 34 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 266/2010

    Ha colpito questo articolo
    22 luglio 2010

    riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia 6 agosto 2009, n. 19 [Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2009/2010 ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sulla cattura dei richiami vivi)]; dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Toscana 1…

    Art. 4 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio · Art. 34 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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