Art. 12 (Intesa tra la Repubblica Italiana e l'istituto Buddista Italiano Soka Gakkai)
[1]Regime tributario
[2]1. Agli effetti tributari gli enti dell'IBISG civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attivita' dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. 2. Gli enti dell'IBISG, civilmente riconosciuti, possono svolgere attivita' diverse da quelle di religione o di culto. 3. Le attivita' diverse da quelle di religione o di culto, svolte da tali enti, sono soggette, nel rispetto della struttura e delle finalita' di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attivita' e al regime tributario previsto per le medesime.
Testo vigente dal 15 luglio 2016
