Art. 32 (Intesa) — Ulteriori intese
Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della presente intesa al termine del decimo anno dalla data dell'entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa stessa. Ove, nel frattempo, una delle parti ravvisasse la opportunita' di modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procedera' con la stipulazione di ulteriori intese e con la conseguente presentazione al Parlamento di appositi disegni di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione. In occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti della confessione ebraica con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformita' dell'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso tra il Governo e l'Unione.
Testo vigente dal 23 marzo 1989
