Art. 12 — Riconoscimento dei titoli di formazione teologica
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 agosto 2012 al 22 maggio 2026. Leggi il testo vigente →
Sono riconosciuti, secondo la normativa vigente, le lauree in teologia e i diplomi in teologia e in cultura biblica, rilasciati dalla scuola e facolta' del Centro studi teologici della Chiesa apostolica in Italia a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore. I regolamenti vigenti presso il Centro di cui al comma 1 e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Gli studenti del Centro di cui al comma 1 possono usufruire, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, degli stessi rinvii accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata. La gestione ed il regolamento del Centro di cui al comma 1, nonche' la nomina del personale insegnante, spettano agli organi competenti della Chiesa apostolica in Italia e a loro carico rimangono i relativi oneri finanziari.
Testo in vigore dal 7 agosto 2012 al 22 maggio 2026
