Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia

Art. 12 — Riconoscimento dei titoli di formazione teologica

((Sono riconosciuti, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in teologia e scienze bibliche e teologiche rilasciati da istituti con personalita' giuridica della Chiesa apostolica in Italia operanti sul territorio italiano a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado.)) ((I regolamenti vigenti presso gli istituti di cui al comma 1 e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero dell'universita' e della ricerca.)) ((Gli studenti degli istituti di cui al comma 1 possono usufruire, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, degli stessi rinvii accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata.)) ((La gestione e il regolamento degli istituti di cui al comma 1, nonche' la nomina del personale insegnante, spettano agli organi competenti della Chiesa apostolica in Italia e a loro carico rimangono i relativi oneri finanziari)).

Testo vigente dal 22 maggio 2026

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urn:nir:stato:legge:2012-07-30;128~art12 · fonte su Normattiva