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La nomina e l'eventuale cessazione dei ministri di culto spetta al Consiglio nazionale della Chiesa apostolica in Italia e sono insindacabili. I magistrati o altre autorita' non possono richiedere ai ministri di culto di deporre o di dare informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per motivo del loro ministero. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto della Chiesa apostolica in Italia:

  • a)hanno facolta' di ottenere, a loro richiesta, di essere esonerati dal servizio militare oppure assegnati al servizio civile;
  • b)sono dispensati dalla chiamata alle armi nel caso in cui siano ministri di culto con cura di anime. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 4, 6, 7 e 13, la Chiesa apostolica in Italia rilascia apposita certificazione della qualifica di ministro di culto. Apposito elenco dei ministri di culto e' tenuto dalla Chiesa apostolica e trasmesso alle competenti amministrazioni.

Testo in vigore dal 7 agosto 2012 al 22 maggio 2026

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urn:nir:stato:legge:2012-07-30;128~art3 · fonte su Normattiva