Art. 5 — Sanzioni
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 dicembre 1971 al 10 aprile 2019. Leggi il testo vigente →
I trasgressori delle disposizioni previste dalla presente legge sono puniti con l'ammenda da lire 100 mila a lire 2 milioni o con l'arresto fino a due anni.
Testo in vigore dal 20 dicembre 1971 al 10 aprile 2019
