Norme per la tutela della concorrenza e del mercato

Art. 10 — Autorità garante della concorrenza e del mercato

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E' istituita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, denominata ai fini della presente legge Autorita', con sede in Roma. L'Autorita' opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed e' organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il presidente e' scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilita' e rilievo. I quattro membri sono scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalita' provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalita'. I membri dell'Autorita' sono nominati per sette anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita' professionale o di consulenza, ne' possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, ne' ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato. L'Autorita' ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni. L'Autorita', in quanto autorita' nazionale competente per la tutela della concorrenza e del mercato, intrattiene con gli organi delle Comunita' europee i rapporti previsti dalla normativa comunitaria in materia. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono stabilite procedure istruttorie che garantiscono agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione. L'Autorita' delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonche' quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dalla presente legge, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato. L'Autorita' provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento ((nei limiti del contributo di cui al comma 7-ter)). La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Autorita' entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 6, che disciplina anche le modalita' per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, e' soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 18 L'Autorita', ai fini della copertura dei costi relativi al controllo delle operazioni di concentrazione, determina annualmente le contribuzioni dovute dalle imprese tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 16, comma 1. A tal fine, l'Autorita' adotta criteri di parametrazione dei contributi commisurati ai costi complessivi relativi all'attivita' di controllo delle concentrazioni, tenuto conto della rilevanza economica dell'operazione sulla base del valore della transazione interessata e comunque in misura non superiore all'1,2 per cento del valore stesso, stabilendo soglie minime e massime della contribuzione. (( All'onere derivante dal funzionamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della presente legge. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non puo' essere superiore a cento volte la misura minima. 7-quater. Ferme restando, per l'anno 2012, tutte le attuali forme di finanziamento, ivi compresa l'applicazione dell'articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in sede di prima applicazione, per l'anno 2013, il contributo di cui al comma 7-ter e' versato direttamente all'Autorita' con le modalita' determinate dall'Autorita' medesima con propria deliberazione, entro il 30 ottobre 2012. Per gli anni successivi, a decorrere dall'anno 2014, il contributo e' versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorita' con le modalita' determinate dall'Autorita' medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalita' di contribuzione possono essere adottate dall'Autorita' medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter)) Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del tesoro, sono determinate le indennita' spettanti al presidente e ai membri dell'Autorita'.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27

18

Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, ha disposto (con l'art. 5-bis, comma 2, alinea) che la presente modifica decorre dal 1º gennaio 2013.

Testo in vigore dal 25 marzo 2012 al 1 gennaio 2013

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 10, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 64/2025

    3 gennaio 2025
    • FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI
    • FALLIMENTO

    In tema di formazione dello stato passivo fallimentare, i contributi dovuti ai sensi dell'art. 10, comma 7-ter, della l. n. 287 del 1990, per il funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, articolazione indipendente dello Stato, chiamata a svolgere funzioni di vigilanza a tutela della concorrenza nei mercati nazionali, costituiscono un credito di natura tributaria, la cui causa giustifica il riconoscimento del privilegio previsto dall'art. 2752, comma 1, c.c.

    Art. 10 · Art. 2752 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 46/2026

    Questione infondata
    3 aprile 2026

    Non è irragionevole che le spese di funzionamento dell’autorità preposta al corretto funzionamento del mercato gravino sulle imprese caratterizzate da una presenza significativa nei mercati di riferimento e dotate di considerevole capacità di incidenza sui movimenti delle relative attività economiche. (Precedente: S. 34/2025 - mass. 46745).Non è irragionevole far gravare sulle società di capitali caratterizzate da una presenza significativa nei mercati di riferimento le spese di funzionamento dell’Autorità preposta al corretto funzionamento del meccanismo concorrenziale. (Precedente: S. 269/2017- mass. 41950).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Udine, sez. 2, in riferimento agli artt. 3, 53 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione al principio del diritto dell’Unione europea di non discriminazione; alla direttiva 2019/1/UE; agli artt. 101, 102 e 103 TFUE; al regolamento CE n. 1/2003; all’art. 4, par. 3, TUE; agli artt. 20 e 21, par. 1, CDFUE – dell’art. 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge n. 287 del 1990, come conv., nella parte in cui, per assicurare il funzionamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato applicano contributi a carico delle sole imprese con fatturato superiore a 50 milioni di euro – c.d. sopra soglia. L’attività dell’AGCM si concretizza in un’imposizione tributaria atipica, non riconducibile alla categoria delle “tasse”, connessa a un presupposto economico, essendo commisurata al volume di fatturato che viene assunto a indice di capacità contributiva. Pertanto, non è fondata la asserita violazione degli artt. 3 e 53 Cost. Neppure sono fondate le censure evocate per contrasto con una serie di principi e norme eurounitari, a loro volta distinguibili in due sottogruppi: il primo riguarda doglianze che, richiamando alcune norme poste a tutela della concorrenza e del mercato in campo unionale e i principi di uguaglianza e di non discriminazione, costituiscono una sostanziale ripetizione delle censure già affrontate a proposito dei parametri di cui agli artt. 3 e 53 Cost., e non sono fondate per le stesse motivazioni. Il secondo sottogruppo, che lamenta una violazione dei principi in tema di indipendenza dell’Autorità, non tiene conto che, in base alla direttiva 2019/1/UE e alla giurisprudenza comunitaria, agli Stati membri viene riconosciuto un ampio margine di discrezionalità per quanto riguarda la determinazione delle fonti del sistema di finanziamento delle Autorità nazionali di regolamentazione; e che se deve riconoscersi la necessità di un rafforzamento dell’indipendenza anche delle autorità nazionali di regolazione, a tal fine è sufficiente garantire che l’autorità sia al riparo da qualsiasi intervento esterno o pressione politica che possa compromettere la sua imparzialità di giudizio nelle questioni che è chiamata a dirimere; ciò che la disciplina censurata garantisce appieno. Nemmeno è irragionevole una disciplina che, a parità di fatturato, distingua il regime fiscale delle società di capitali dagli altri soggetti economici. Non è fondata, infine, neppure la questione che lamenta la discriminazione tra le società italiane con ricavi superiori a 50 milioni di euro iscritte al registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio italiane e le imprese straniere che non hanno una rappresentanza stabile in Italia, ma esercitano attività di impresa nel nostro Paese, usufruendo dei servizi di vigilanza e di regolamentazione resi dalla AGCM. Rilevato che la disciplina censurata non prevede espressamente tale distinzione, la stabilità della organizzazione in Italia può considerarsi ragionevole criterio di differenziazione in relazione al minore impegno che le imprese non residenti e senza stabile organizzazione nel nostro Paese tendenzialmente comportano per l’AGCM). (Precedente: S. 7/2014 - mass. 37598).

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 117 cost. · Art. 10 Norme per la tutela della concorrenza e del mercato

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 269/2017

    Questione infondata
    14 dicembre 2017

    Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge n. 287 del 1990, aggiunti dall'art. 5-bis, comma 1, del d.l. n. 1 del 2012, come convertito, non è accolta l'eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice tributario in ordine ai contributi previsti dalla norma censurata a favore dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Il difetto di giurisdizione non può ritenersi macroscopico né manifesto, dal momento che la CTP rimettente ha assolto adeguatamente all'onere di motivare la propria giurisdizione, riconoscendo al predetto contributo natura tributaria (anche con richiamo alla giurisprudenza costituzionale su analoghe contribuzioni ad altra autorità indipendente) e facendo leva sul principio della generalità della giurisdizione tributaria (secondo cui quest'ultima si estende a tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi e ha carattere pieno ed esclusivo) e sulla sua riconducibilità alle garanzie del "giudice naturale" per interpretare l'art. 133 cod. proc. amm. nel senso che la giurisdizione amministrativa sugli atti espressivi della funzione istituzionale dell'autorità indipendente non include quelli che attengono ai contributi dovuti per il finanziamento dell'autorità stessa. Né è sufficiente a far emergere un macroscopico difetto di giurisdizione o a far dubitare della plausibilità di tali argomentazioni l'isolata pronuncia delle sezioni unite della Cassazione che nega la natura tributaria del contributo dovuto ad altra autorità indipendente, senza pronunciarsi in alcun modo su quello spettante all'AGCM. ( Precedenti citati: sentenze n. 64 del 2008 e n. 256 del 2007 ). Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, la sussistenza della giurisdizione è un presupposto che concerne la legittima instaurazione del giudizio a quo, la cui valutazione è riservata al giudice rimettente, in forza del principio di autonomia del giudizio costituzionale rispetto ai vizi del giudizio a quo. Per questa ragione, il difetto di giurisdizione può essere rilevato dalla Corte costituzionale solo nei casi in cui appaia manifesto, così che nessun dubbio possa nutrirsi sul punto, dovendo invece la relativa indagine arrestarsi qualora il rimettente abbia espressamente motivato in modo non implausibile sulla esistenza della propria potestas iudicandi. ( Precedenti citati: sentenze n. 269 del 2016, n. 154 del 2015, n. 116 del 2013, n. 279 del 2012, n. 41 del 2011, n. 81 del 2010, n. 94 del 2009 e n. 241 del 2008 ). In linea generale, non è sufficiente a mettere in dubbio la plausibilità delle motivazioni addotte dal rimettente in tema di giurisdizione una contraria pronuncia delle sezioni unite civili della Corte di cassazione, resa in un giudizio analogo a quello in cui la questione è stata sollevata (o addirittura nello stesso giudizio). ( Precedenti citati: sentenze n. 236 del 2015 e n. 119 del 2015 ).

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 23 cost. · Art. 10 Norme per la tutela della concorrenza e del mercato

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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