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Se a seguito dell'istruttoria di cui all'articolo 14 l'Autorita' ravvisa infrazioni agli articoli 2 o 3, fissa alle imprese e agli enti interessati il termine per l'eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravita' e della durata dell'infrazione, dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, determinando i termini entro i quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 1, l'Autorita' applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al comma 1, di importo minimo non inferiore al doppio della sanzione gia' applicata con un limite massimo del dieci per cento del fatturato come individuato al comma 1, determinando altresi' il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorita' puo' disporre la sospensione dell'attivita' d'impresa fino a trenta giorni. ((2-bis. L'Autorita', in conformita' all'ordinamento comunitario, definisce con proprio provvedimento generale i casi in cui, in virtu' della qualificata collaborazione prestata dalle imprese nell'accertamento di infrazioni alle regole di concorrenza, la sanzione amministrativa pecuniaria puo' essere non applicata ovvero ridotta nelle fattispecie previste dal diritto comunitario))

Testo in vigore dal 12 agosto 2006 al 14 dicembre 2021

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 171/2020

    Questione inammissibile
    28 luglio 2020

    Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di Stato, sez. sesta, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 CEDU, dell'art. 11, comma 4, della legge n. 57 del 2001, modificativo dell'art. 15, comma 1, della legge n. 287 del 1990, che interviene sulla disciplina delle diffide e sanzioni irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza e di abuso di posizione dominante. L'invocata declaratoria d'illegittimità costituzionale non potrebbe produrre effetti, atteso l'intervenuto esaurimento dei rapporti di cui ai giudizi a quibus in virtù del giudicato di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5864 del 2009, concernente la normativa applicabile ratione temporis . Benché il rimettente argomenti che i rapporti oggetto del suo esame non sarebbero esauriti - pur riconoscendo l'esistenza del giudicato interno di cui alla citata sentenza - perché, alla luce dei principi elaborati dalla Corte di cassazione in tema di esecuzione delle sanzioni penali, il rapporto deve ritenersi esaurito soltanto con l'esecuzione dell'ultimo frammento di pena, la giurisprudenza richiamata è riferita alle sanzioni penali coercitive e recanti limitazioni della libertà personale, per cui vengono in gioco valori costituzionali che devono ragionevolmente prevalere sul principio dell'intangibilità del giudicato. Siffatti profili, invece, non sono presenti nel caso, come quello del giudizio a quo , di una sanzione amministrativa pecuniaria, perché essa non mette in gioco beni essenziali come la libertà personale e se un frammento della stessa risulta ancora non eseguito, ciò dipende dalla volontà dell'interessato. ( Precedente citato: sentenza n. 43 del 2017 ).

    Art. 3 cost. · Art. 117 cost. · Art. 11 Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati · Art. 15 Norme per la tutela della concorrenza e del mercato

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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