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Gli scarichi dei nuovi insediamenti produttivi sono soggetti alle seguenti norme:
- 1)nel caso di recapito in corpi d'acqua superficiali, debbono essere conformi sin dall'attivazione, ai limiti di accettabilita' di cui alla allegata tabella A;
- 2)nel caso di recapito in pubbliche fognature debbono, prima dell'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione, essere conformi ai limiti di accettabilita' di cui alla allegata tabella C, e successivamente all'avvio del medesimo, adeguarsi ai limiti di accettabilita', alle norme e alle prescrizioni regolamentari stabilite dai comuni o dai consorzi intercomunali che gestiscono il pubblico servizio;
- 3)possono avere recapito sul suolo, anche adibito ad usi agricoli, o nel sottosuolo, nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalle autorita' sanitarie locali, sino all'emanazione della normativa specifica da parte delle autorita' statali e regionali ai sensi del punto 2), voce e), dell'articolo 2 e della voce e) dell'articolo 4, cui si dovranno adeguare.
Testo in vigore dal 29 maggio 1976 al 30 dicembre 1979
