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Gli scarichi dei nuovi insediamenti produttivi sono soggetti alle seguenti norme:
- 1)nel caso di recapito in corpi d'acqua superficiali, debbono essere conformi sin dall'attivazione, ai limiti di accettabilita' di cui alla allegata tabella A; ((2) nel caso di recapito in pubbliche fognature debbono, prima dell'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione, essere conformi ai limiti di accettabilita' di cui alla tabella C e, successivamente all'entrata in funzione del medesimo, adeguarsi ai limiti di accettabilita', alle norme ed alle prescrizioni regolamentari stabilite dai comuni, dai consorzi e dalle province che provvedono alla gestione del pubblico servizio mediante le forme anche obbligatorie previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498. I suddetti limiti di accettabilita', norme e prescrizioni sono stabiliti sulla base delle caratteristiche dell'impianto centralizzato di depurazione in modo da assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature definita dalla regione ai sensi del successivo articolo 14)).
- 3)possono avere recapito sul suolo, anche adibito ad usi agricoli, o nel sottosuolo, nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalle autorita' sanitarie locali, sino all'emanazione della normativa specifica da parte delle autorita' statali e regionali ai sensi del punto 2), voce e), dell'articolo 2 e della voce e) dell'articolo 4, cui si dovranno adeguare.
Testo in vigore dal 18 maggio 1995 al 13 giugno 1999
