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I servizi pubblici di acquedotto, fognature, depurazione delle acque usate, smaltimento dei fanghi residuati da processi produttivi e impianti di trattamento di acque di scarico sono gestiti da comuni o da consorzi intercomunali. Le comunita' montane possono costituire consorzi tra loro, ovvero partecipare a consorzi intercomunali. I comuni e i consorzi intercomunali sono responsabili del controllo dei complessi produttivi allacciati alle fognature pubbliche, per quanto attiene alla accettabilita' degli scarichi, alla funzionalita' degli impianti di pretrattamento adottati, al rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, di cui allo articolo 2, punto d), della presente legge, nonche' del controllo degli scarichi sul suolo o nel sottosuolo.
Testo in vigore dal 29 maggio 1976 al 30 dicembre 1979
