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((I comuni, singoli e associati, e le comunita' montane provvedono ad effettuare:
- a)il controllo degli scarichi, pubblici o privati, per quanto attiene ai limiti di accettabilita' ed al rispetto delle norme che regolamentano lo smaltimento dei fanghi di cui alla lettera e), n. 3, dell'articolo 2;
- b)il controllo sul rispetto dei limiti di accettabilita' delle pubbliche fognature scaricanti nel suolo o nel sottosuolo;
- c)l'installazione e la manutenzione della rete dei dispositivi per il controllo qualitativo dei corpi idrici nell'ambito dell'attivita' regionale di censimento delle risorse idriche. I servizi pubblici di acquedotto, fognature, depurazione delle acque usate, smaltimento dei fanghi residuati da processi produttivi e impianti di trattamento di acque di scarico sono gestiti da comuni o da consorzi intercomunali o da comunita' montane o da consorzi istituiti dalle regioni a statuto speciale o da consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. I consorzi costituiti a norma del testo unico di cui al comma precedente sono da considerare insediamenti produttivi e sono tenuti altresi' alla osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge)). Le comunita' montane possono costituire consorzi tra loro, ovvero partecipare a consorzi intercomunali. I comuni e i consorzi intercomunali sono responsabili del controllo dei complessi produttivi allacciati alle fognature pubbliche, per quanto attiene alla accettabilita' degli scarichi, alla funzionalita' degli impianti di pretrattamento adottati, al rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, di cui allo articolo 2, punto d), della presente legge, nonche' del controllo degli scarichi sul suolo o nel sottosuolo.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1979 al 13 giugno 1999
