Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1933
Confronto con la versione in vigore dal 9 giugno 1933 al 16 dicembre 2009. 89 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Possono prendere parte al concorso i consiglieri ed i sostituti procuratori generali di Corte di appello, i quali entro il 31 dicembre dell'anno in cui il concorso viene indetto compiano almeno quattro anni effettivi di grado, se promossi al grado attuale in seguito a concorso ovvero con la classificazione di merito distinto, e ne compiano almeno sei, se promossi con la classificazione di merito.
tolto: Coloro che in due concorsi non sono stati dichiarati idonei non sono ammessi ad altri concorsi se non dopo due anni dall'ultimo al quale parteciparono.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1933-06-05;557~art11 · fonte del testo