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[1]Possono prendere parte al concorso i consiglieri ed i sostituti procuratori generali di Corte di appello, i quali entro il 31 dicembre dell'anno in cui il concorso viene indetto compiano almeno quattro anni effettivi di grado, se promossi al grado attuale in seguito a concorso ovvero con la classificazione di merito distinto, e ne compiano almeno sei, se promossi con la classificazione di merito.
[2]Coloro che in due concorsi non sono stati dichiarati idonei non sono ammessi ad altri concorsi se non dopo due anni dall'ultimo al quale parteciparono.
Testo in vigore dal 9 giugno 1933 al 16 dicembre 2009
