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[1]E' ripristinato nella magistratura il grado di primo presidente e di procuratore generale di Corte d'appello, di presidente di sezione e di avvocato generale della Corte di cassazione.

[2]Tale grado corrisponde al terzo grado gerarchico, secondo la vigente classificazione del personale dipendente dallo Stato.

Testo in vigore dal 9 giugno 1933 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1933-06-05;557~art14 · fonte del testo