Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1933
Confronto con la versione in vigore dal 9 giugno 1933 al 16 dicembre 2009. 134 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Il concorso e' giudicato dalla seconda sezione del Consiglio superiore della magistratura.
tolto: Il Consiglio deve tenere particolarmente conto, per la formazione del suo giudizio, di tutti i precedenti di carriera di ciascun concorrente e dei servizi prestati nel corso della medesima,
tolto: Ciascun componente del Consiglio dispone di dieci punti. Sono ammesse le frazioni di punto.
tolto: I concorrenti, per essere dichiarati idonei, devono riportare non meno degli otto decimi dei punti che il Consiglio ha a sua disposizione.
tolto: In base ai risultati della votazione si forma la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei. Nel caso di parita' di voti ha la precedenza il piu' anziano.
tolto: Il Consiglio formula le sue conclusioni in una relazione motivata, che e' trasmessa insieme con gli atti del concorso, al Ministro, che li approva quando non vi riscontra violazione di legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1933-06-05;557~art4 · fonte del testo