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[1]Fino a tutto l'anno 1935 le promozioni a tutti i posti vacanti di consigliere di Corte di appello e parificati saranno conferite ai giudici e sostituti procuratori del Re compresi negli elenchi dei promovibili in seguito a scrutinio alla data di entrata in vigore della presente legge, previa nuova formazione degli elenchi stessi, a cui si procedera': quanto all'elenco dei promovibili per merito distinto, collocando alternativamente tre magistrati che abbiano conseguito la qualifica ad unanimita' di voti e due che la abbiano conseguita a maggioranza di voti; quanto all'elenco dei promovibili per merito, secondo le disposizioni dell'art. 7 della presente legge.

[2]Le suddette promozioni saranno conferite per tre quarti dei posti annualmente disponibili ai magistrati dichiarati promovibili per merito distinto e per un quarto ai magistrati dichiarati promovibili per merito.

[3]Il primo concorso per le promozioni in Corte di appello sara' indetto entro il primo trimestre dell'anno 1935 e col 1° gennaio del 1936 le promozioni avranno luogo seconde le disposizioni ordinarie.

Testo in vigore dal 9 giugno 1933 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1933-06-05;557~art18 · fonte del testo