Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1933
Confronto con la versione in vigore dal 9 giugno 1933 al 16 dicembre 2009. 115 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Ultimate le operazioni di scrutinio relative a ciascuna richiesta, vengono formati gli elenchi dei promovibili secondo le disposizioni seguenti.
tolto: Nell'elenco dei promovibili per merito distinto sono collocati prima coloro che hanno conseguito la dichiarazione di promovibilita' ad unanimita' di voti e successivamente coloro che detta dichiarazione hanno conseguito con quattro quinti dei voti.
tolto: Nell'elenco dei promovibili per merito il collocamento si effettua nell'ordine seguente: promovibili per merito con voti di promovibilita' per il merito distinto, secondo il numero dei voti stessi; promovibili per merito ad unanimita' di voti; promovibili per merito a maggioranza, secondo il numero dei voti di promovibilita' conseguiti.
tolto: A parita' del numero dei voti si segue l'ordine di anzianita' di ciascun magistrato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1933-06-05;557~art7 · fonte del testo