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[1]Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sara' indetto uno speciale concorso per le promozioni ai posti di consigliere di Corte di cassazione e parificati, al quale potranno prendere parte esclusivamente i consiglieri di Corte di appello e parificati, che alla data della presente legge siano compresi negli elenchi dei promovibili al grado superiore in seguito a scrutinio.
[2]Il concorso sara' indetto per un numero di posti pari ai tre quinti delle vacanze disponibili e di quelle che si verificheranno fino al 31 dicembre 1934 per collocamenti a riposo nel grado di consigliere di Corte di cassazione e parificati e nei gradi superiori.
[3]Il concorso speciale sara' giudicato da una Commissione composta di sette membri, dei quali due aventi grado non inferiore a quello di primo presidente di Corte di appello o parificato e cinque aventi grado di consigliere di Corte di cassazione o parificato.
[4]Per la validita' delle deliberazioni della Commissione sara' sufficiente la presenza di cinque membri.
[5]Il piu' elevato in grado o il piu' anziano fra i magistrati di grado piu' elevato presiedera' la Commissione.
[7]Negli anni 1935 e 1936 i due quinti dei posti vacanti in conseguenza di collocamenti a riposo saranno conferiti in promozione ai magistrati dichiarati idonei nello speciale concorso di cui al presente articolo, secondo l'ordine di iscrizione nella graduatoria.
Testo in vigore dal 9 giugno 1933 al 16 dicembre 2009
