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[1]Il concorso e' indetto nel primo trimestre di ogni anno per un numero di posti pari ai quattro decimi delle vacanze che si verificheranno nell'anno successivo per collocamenti a riposo nel grado di consigliere e sostituto procuratore generale di Corte di appello e nei gradi superiori.

[2]Possono prendere parte al concorso i giudici ed i sostituti procuratori del Re, i quali entro il 31 dicembre dell'anno in cui il concorso viene indetto compiano almeno 18 anni di servizio effettivo ed i primi pretori e pretori, i quali ne compiano almeno 19. Tuttavia non puo' partecipare al concorso il magistrato che sia preceduto in graduatoria da colleghi i quali non abbiano l'anzianita' necessaria per prendersi parte. Per l'ammissione al concorso occorre una deliberazione motivata del Consiglio giudiziario presso la Corte di appello, giusta gli articoli 116 e 117 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786. L'ammissione puo' essere concessa solo ai magistrati che si distinguono per eminenti doti di cultura, diligenza e carattere.

[3]Contro la deliberazione del Consiglio giudiziario che abbia ritenuto il magistrato non meritevole dell'ammissione al concorso, l'interessato puo' ricorrere, entro quindici giorni dalla ricevutane comunicazione, ad una Commissione centrale istituita presso il Ministero di grazia e giustizia. Detta Commissione, composta di tre membri scelti dal Ministro fra i magistrati aventi grado di primo presidente di Corte di appello o parificato residenti in Roma, delibera definitivamente sull'ammissione.

[4]La Commissione e' presieduta dal membro piu' anziano.

[5]Il Ministro di grazia e giustizia puo' ricorrere alla stessa Commissione avverso le deliberazioni del Consiglio giudiziario, entro trenta giorni dalla comunicazione ricevutane.

Testo in vigore dal 9 giugno 1933 al 2 luglio 1939

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1933-06-05;557~art2 · fonte del testo