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[1]Il concorso e' indetto nel primo trimestre di ogni anno per un numero di posti pari ai quattro decimi delle vacanze che si verificheranno nell'anno successivo per collocamenti a riposo nel grado di consigliere e sostituto procuratore generale di Corte di appello e nei gradi superiori.

[2]Possono prendere parte al concorso i giudici ed i sostituti procuratori del Re, i quali entro il 31 dicembre dell'anno in cui il concorso viene indetto compiano almeno 18 anni di servizio effettivo ed i primi pretori e pretori, i quali ne compiano almeno 19. Tuttavia non puo' partecipare al concorso il magistrato che sia preceduto in graduatoria da colleghi i quali non abbiano l'anzianita' necessaria per prendersi parte. Per l'ammissione al concorso occorre una deliberazione motivata del Consiglio giudiziario presso la Corte di appello, giusta gli articoli 116 e 117 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786. L'ammissione puo' essere concessa solo ai magistrati che si distinguono per eminenti doti di cultura, diligenza e carattere. 6

[3]Contro la deliberazione del Consiglio giudiziario che abbia ritenuto il magistrato non meritevole dell'ammissione al concorso, l'interessato puo' ricorrere, entro quindici giorni dalla ricevutane comunicazione, ad una Commissione centrale istituita presso il Ministero di grazia e giustizia. Detta Commissione, composta di tre membri scelti dal Ministro fra i magistrati aventi grado di primo presidente di Corte di appello o parificato residenti in Roma, delibera definitivamente sull'ammissione.

[4]La Commissione e' presieduta dal membro piu' anziano.

[5]Il Ministro di grazia e giustizia puo' ricorrere alla stessa Commissione avverso le deliberazioni del Consiglio giudiziario, entro trenta giorni dalla comunicazione ricevutane.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 16 giugno 1939, n. 892

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La L. 16 giugno 1939, n. 892 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' abrogata, la disposizione contenuta nel primo capoverso dell'art. 2 delle legge 5 giugno 1933-XI, n. 557, ai sensi della quale non puo' partecipare al concorso per le promozioni in Corte di appello il magistrato che sia preceduto in graduatoria da colleghi, i quali non abbiano l'anzianita' necessaria per prendervi parte".

Testo in vigore dal 2 luglio 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 luglio 1939

Confronto con la versione in vigore dal 9 giugno 1933 al 2 luglio 1939.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 16 giugno 1939, n. 892

    La L. 16 giugno 1939, n. 892 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' abrogata, la disposizione contenuta nel primo capoverso dell'art. 2 delle legge 5 giugno 1933-XI, n. 557, ai sensi della quale non puo' partecipare al concorso per le promozioni in Corte di appello il magistrato che sia preceduto in graduatoria da colleghi, i quali non abbiano l'anzianita' necessaria per prendervi parte".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1933-06-05;557~art2 · fonte del testo