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[1]Il primo concorso ordinario per le promozioni in Corte di cassazione sara' indetto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per un numero di posti pari ai due quinti delle vacanze disponibili e di quelle che si verificheranno fino al 31 dicembre 1934 per collocamenti a riposo: in ciascuno degli anni 1934 e 1935 i concorsi saranno indetti per un numero di posti pari, ai tre quinti delle vacanze che si verificheranno per collocamenti a riposo nell'anno successivo.
[2]Se si verificheranno vacanze in numero superiore a quello derivante da collocamenti a riposo, i posti vacanti in eccedenza saranno in ciascun anno coperti mediante promozioni dei magistrati dichiarati idonei nei rispettivi concorsi ordinari, osservato l'ordine delle graduatorie.
[3]I consiglieri di Corte di appello e parificati, che alla data della presente legge siano compresi negli elenchi dei promovibili al grado superiore in seguito a scrutinio, non potranno partecipare al primo concorso ordinario.
Testo in vigore dal 9 giugno 1933 al 16 dicembre 2009
