Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1933
Confronto con la versione in vigore dal 9 giugno 1933 al 16 dicembre 2009. 88 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: I giudici ed i sostituti procuratori del Re dichiarati promovibili in Corte di appello per merito distinto a maggioranza di voti e quelli dichiarati promovibili per merito hanno facolta' di chiedere, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la revisione del proprio scrutinio alle Sezioni unite del Consiglio superiore della magistratura, anche se in precedenza altro giudizio di revisione abbia avuto luogo.
tolto: L'effetto degli eventuali spostamenti nell'ordine degli elenchi, derivanti dai giudizi di revisione, decorre dal giorno delle singole deliberazioni, senza pregiudizio delle promozioni disposte anteriormente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1933-06-05;557~art21 · fonte del testo