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[1]I giudici ed i sostituti procuratori del Re dichiarati promovibili in Corte di appello per merito distinto a maggioranza di voti e quelli dichiarati promovibili per merito hanno facolta' di chiedere, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la revisione del proprio scrutinio alle Sezioni unite del Consiglio superiore della magistratura, anche se in precedenza altro giudizio di revisione abbia avuto luogo.

[2]L'effetto degli eventuali spostamenti nell'ordine degli elenchi, derivanti dai giudizi di revisione, decorre dal giorno delle singole deliberazioni, senza pregiudizio delle promozioni disposte anteriormente.

Testo in vigore dal 9 giugno 1933 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1933-06-05;557~art21 · fonte del testo