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La presentazione dei lavori giudiziari e degli altri titoli e documenti da parte dei concorrenti e' regolata dalle norme stabilite nell'art. 129 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786. I lavori giudiziari di obbligo pero' devono riferirsi a non meno di due diversi periodi di tempo, che saranno indicati nell'avviso di concorso.

Testo in vigore dal 9 giugno 1933 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1933-06-05;557~art3 · fonte del testo