Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1933
Confronto con la versione in vigore dal 9 giugno 1933 al 16 dicembre 2009. 103 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Le promozioni dei magistrati dichiarati promovibili in seguito a scrutinio hanno luogo, salvo che ricorrano speciali esigenze di servizio, da valutarsi dal Ministro, secondo l'ordine degli elenchi, che verra' osservato distintamente per le promozioni nella giudicante e per quelle nella requirente, ai sensi dell'art. 123 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786.
tolto: Normalmente i vincitori del concorso sono promossi con precedenza sulle altre categorie di promovibili ed i promovibili per merito distinto con precedenza sui promovibili per merito.
tolto: E' abrogata la disposizione di cui all'art. 5, capoverso 3°, del R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2219, concernente la riserva di anzianita'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1933-06-05;557~art9 · fonte del testo