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[1]Le promozioni dei magistrati dichiarati promovibili in seguito a scrutinio hanno luogo, salvo che ricorrano speciali esigenze di servizio, da valutarsi dal Ministro, secondo l'ordine degli elenchi, che verra' osservato distintamente per le promozioni nella giudicante e per quelle nella requirente, ai sensi dell'art. 123 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786.

[2]Normalmente i vincitori del concorso sono promossi con precedenza sulle altre categorie di promovibili ed i promovibili per merito distinto con precedenza sui promovibili per merito.

[3]E' abrogata la disposizione di cui all'art. 5, capoverso 3°, del R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2219, concernente la riserva di anzianita'.

Testo in vigore dal 9 giugno 1933 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1933-06-05;557~art9 · fonte del testo