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Il Ministro delle finanze puo' richiamare in servizio temporaneo fino al raggiungimento del limite di eta' per il collocamento in congedo assoluto, con il consenso degli interessati e anche in eccedenza agli organici, i sottufficiali che si trovino in ausiliaria, nonche' i vicebrigadieri ed i militari di truppa della Guardia di finanza che possiedono i seguenti requisiti:

  • a)abbiano riportato, nell'ultimo quinquennio, una qualifica non inferiore a "superiore alla media" e non siano stati sanzionati disciplinarmente;
  • b)non siano rimasti assenti dal servizio, sempre nell'ultimo quinquennio, per malattia, licenza di convalescenza od aspettativa per un periodo complessivamente superiore a sei mesi;
  • c)siano dichiarati meritevoli dal comandante di Corpo. I soggetti richiamati a norma del comma 1 non possono essere mantenuti in servizio oltre il 31 dicembre 1989. La facolta' di cui al comma 1 puo' essere esercitata solo nei limiti della maggiore spesa autorizzata, per ciascun anno, dall'articolo 2.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1986 al 12 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1986-12-23;915~art1 · fonte su Normattiva