Art. 2 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
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L'indennita' da corrispondere in caso di occupazione di urgenza e' pari ad un dodicesimo, per ciascun anno di occupazione, dell'indennita' determinata ai sensi del primo comma dell'articolo 1 ovvero, per ciascun mese o frazione di mese di occupazione, ad un dodicesimo dell'indennita' annua. Puo' essere rideterminata a richiesta dell'interessato sulla base delle norme in materia di determinazione dell'indennita' definitiva da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sulla eventuale differenza il proprietario ha diritto agli interessi legali per il periodo intercorrente tra la corresponsione dell'indennita' di cui al primo comma e quella dell'indennita' rideterminata.3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
3La Corte Costituzionale con sentenza 15-19 luglio 1983, n.223 (in G.U. 1a s.s. 27/7/1983, n.205) ha dichiarato:" l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, primo e secondo comma, e dell'art. 2 della legge 29 luglio 1980, n. 385, nonche' dell'articolo unico della legge 25 settembre 1981, n.535; dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 1, terzo, quarto e quinto comma, e dell'art. 3 della legge n. 385 del 1980, nonche' dell'articolo unico della legge 29 luglio 1982, n. 481, e dell'articolo unico della legge 23 dicembre 1982, n. 943."
Testo in vigore dal 28 luglio 1983 al 1 gennaio 2002
