Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1956 al 1 luglio 2002. Leggi il testo vigente →

Il dirigente la cancelleria o segreteria giudiziaria liquida le indennita' spettanti ai testimoni chiamati a deporre davanti all'autorita' giudiziaria, presso la quale e' addetto, emettendo i relativi ordini di pagamento. Gli ordini di pagamento, relativi ad indennita' diverse da quelle di cui il precedente comma, sono emessi dai dirigenti le cancellerie o segreterie giudiziarie in esecuzione di apposito provvedimento dell'autorita' giudiziaria competente. Se, pero', tali ordini riguardano magistrati, essi devono essere emessi dal capo dell'ufficio giudiziario, al quale i magistrati stessi sono addetti.

Testo in vigore dal 6 aprile 1956 al 1 luglio 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-03-23;182~art7 · fonte del testo