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[1]Assenza o dichiarazione di morte presunta.

[2]Per i provvedimenti relativi all'assenza e alla dichiarazione di morte presunta di persone domiciliate o residenti nell'Africa Orientale Italiana e' competente il tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza nel Regno. Se trattasi di persone che non abbiano avuto domicilio o residenza nel Regno, e' competente il tribunale di Roma.

Testo in vigore dal 17 febbraio 1943 al 19 aprile 1950

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-12-14;1781~art1 · fonte del testo