Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 aprile 1950 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 13 marzo 1950, n. 109.
Abrogato dal 19 aprile 1950
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 aprile 1950 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 13 marzo 1950, n. 109.
Abrogato dal 19 aprile 1950
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1943
Confronto con la versione in vigore dal 17 febbraio 1943 al 19 aprile 1950. 55 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Assenza o dichiarazione di morte presunta.
tolto: Per i provvedimenti relativi all'assenza e alla dichiarazione di morte presunta di persone domiciliate o residenti nell'Africa Orientale Italiana e' competente il tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza nel Regno. Se trattasi di persone che non abbiano avuto domicilio o residenza nel Regno, e' competente il tribunale di Roma.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 MARZO 1950, N. 109
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-12-14;1781~art1 · fonte del testo