Art. 12 — Riassunzione di cause o impugnazioni
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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2 versioni dal 1943
Confronto con la versione in vigore dal 17 febbraio 1943 al 16 dicembre 2010. 120 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Le cause pendenti dinanzi alle autorita' giudiziarie dell'Africa Orientale Italiana possono essere riassunte davanti alle autorita' giudiziarie del Regno, quando tutte le parti si trovino nel Regno o, se trattasi di persone giuridiche, vi hanno la sede.
tolto: La riassunzione e' fatta davanti all'autorita' giudiziaria che sarebbe competente a conoscere della causa, nel grado in cui il processo si trova, se la causa stessa fosse proposta nel Regno, a norma degli articoli 7 e 11 della presente legge e delle altre disposizioni vigenti.
tolto: Quando ricorre la condizione preveduta dal 1° comma, le impugnazioni, delle quali e' competente a conoscere un'autorita' giudiziaria dell'Africa Orientale Italiana, possono essere proposte davanti all'autorita' giudiziaria del Regno, osservata, per la competenza, la disposizione del secondo comma.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-12-14;1781~art12 · fonte del testo