Art. 12 — Riassunzione di cause o impugnazioni
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[1]Le cause pendenti dinanzi alle autorita' giudiziarie dell'Africa Orientale Italiana possono essere riassunte davanti alle autorita' giudiziarie del Regno, quando tutte le parti si trovino nel Regno o, se trattasi di persone giuridiche, vi hanno la sede.
[2]La riassunzione e' fatta davanti all'autorita' giudiziaria che sarebbe competente a conoscere della causa, nel grado in cui il processo si trova, se la causa stessa fosse proposta nel Regno, a norma degli articoli 7 e 11 della presente legge e delle altre disposizioni vigenti.
[3]Quando ricorre la condizione preveduta dal 1° comma, le impugnazioni, delle quali e' competente a conoscere un'autorita' giudiziaria dell'Africa Orientale Italiana, possono essere proposte davanti all'autorita' giudiziaria del Regno, osservata, per la competenza, la disposizione del secondo comma.
Testo in vigore dal 17 febbraio 1943 al 16 dicembre 2010
