capo III — DEI PROCEDIMENTI CIVILI.
- Art. 7 — Foro generale delle persone fisiche
- Art. 8 — Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute
- Art. 9 — Foro per le cause ereditarie
- Art. 10 — Foro per le cause tra soci e tra condomini e per quelle relative alle gestioni tutelari e patrimoniali
- Art. 11 — Foro della pubblica Amministrazione
- Art. 12 — Riassunzione di cause o impugnazioni
- Art. 13 — Impossibilita di produrre atti del processo
- Art. 14 — Termini perentori
- Art. 15 — Sospensione del processo
- Art. 16 — Rappresentanza dei Governi dell'Africa Orientale Italiana
- Art. 17 — Giurisdizione volontaria