Art. 11 — Foro della pubblica Amministrazione
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1943
Confronto con la versione in vigore dal 17 febbraio 1943 al 16 dicembre 2010. 57 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le cause nelle quali e' convenuta un'Amministrazione dello Stato e delle quali e' competente a conoscere una autorita' giudiziaria dell'Africa Orientale Italiana, possono essere proposte davanti all'autorita' giudiziaria di Roma, sempre che non sia preveduta la competenza di altro giudice del Regno, ai sensi dell'art. 25 del Codice di procedura civile o di altre disposizioni in vigore.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-12-14;1781~art11 · fonte del testo