Art. 18 — Procedimenti pendenti davantì all'autorità giudiziaria ordinaria
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1943
Confronto con la versione in vigore dal 17 febbraio 1943 al 16 dicembre 2010. 61 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: La Corte suprema di cassazione, su richiesta del procuratore generale del Re Imperatore, ovvero su istanza dell'imputato, puo' ordinare che i procedimenti penali rimasti pendenti davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria dell'Africa Orientale Italiana, siano rimessi, qualora l'imputato si trovi nel Regno, al giudice, all'uopo designato, competente per materia.
tolto: La Corte suprema di cassazione decide in Camera di consiglio, con ordinanza non motivata.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-12-14;1781~art18 · fonte del testo