Norme relative ad atti e procedimenti

Art. 17 — Giurisdizione volontaria

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Quando la competenza a emanare un provvedimento in materia di volontaria giurisdizione spetta a un'autorita' giudiziaria dell'Africa Orientale Italiana, e non e' preveduta la competenza di altro giudice del Regno, il provvedimento puo' essere richiesto al giudice del luogo in cui l'interessato ha la dimora nel Regno, o, se l'interessato non ha la dimora nel Regno, all'autorita' giudiziaria di Roma.

Testo in vigore dal 17 febbraio 1943 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-12-14;1781~art17 · fonte del testo