Norme relative ad atti e procedimenti
Art. 21 — Esecuzione
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Per gli atti relativi alla esecuzione dei provvedimenti dell'autorita' giudiziaria dell'Africa Orientale Italiana in materia penale, sempreche' il condannato si trovi nel Regno, procede l'autorita' giudiziaria del luogo in cui il condannato stesso ha la dimora.
Testo in vigore dal 17 febbraio 1943 al 16 dicembre 2010
