Art. 20 — Sospensione del procedimento
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1943
Confronto con la versione in vigore dal 17 febbraio 1943 al 16 dicembre 2010. 64 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: I procedimenti penali di cui sia stata ordinata la rimessione ai sensi dell'art. 18 e nei quali non sia possibile il regolare svolgimento dell'istruzione o del giudizio, sono sospesi d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero o dell'imputato, con ordinanza motivata non soggetta ad impugnazione.
tolto: La sospensione e' revocata e il procedimento riprende il suo corso quando vengano a cessare le ragioni della sospensione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-12-14;1781~art20 · fonte del testo