Art. 24 — Esecuzione
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Per gli atti relativi all'esecuzione, nei procedimenti gia' pendenti davanti ai tribunali militari dell'Africa Orientale Italiana per i quali sia intervenuta sentenza o decreto penale di condanna, qualora il condannato si trovi nel territorio del Regno ovvero in territorio nemico occupato dalle Forze armate italiane, e' competente il tribunale militare designato dal Tribunale supremo militare.
Testo in vigore dal 17 febbraio 1943 al 16 dicembre 2010
