Art. 23 — Prosecuzione dell'istruzione e sospensione del procedimento
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1943
Confronto con la versione in vigore dal 17 febbraio 1943 al 16 dicembre 2010. 98 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Nei casi preveduti dall'articolo precedente, rimangono validi gli atti relativi all'istruzione compiuta presso i tribunali militari dell'Africa Orientale Italiana, dei quali si possa disporre in originale o in copia, ad eccezione delle requisitorie finali e dei provvedimenti di rinvio a giudizio; e l'istruzione e' proseguita con il rito formale.
tolto: Il giudice istruttore, qualora ritenga che non sia possibile lo svolgimento regolare della istruzione o del giudizio, dispone d'ufficio, con ordinanza motivata non soggetta ad impugnazione, la sospensione del procedimento.
tolto: La sospensione e' revocata e il procedimento riprende il suo corso, quando vengono a cessare le ragioni della sospensione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-12-14;1781~art23 · fonte del testo