Art. 27 — Prosecuzione e sospensione dei procedimenti disciplinari
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[1]I procedimenti disciplinari promossi nell'Africa Orientale Italiana a carico di dipendenti da Amministrazioni dello Stato, possono, quando l'incolpato si trova nel Regno, essere quivi proseguiti.
[2]L'autorita' competente per la prosecuzione del procedimento puo' disporre la ricostituzione o la rinnovazione degli atti, che non possieda in originale o in copia legale e, quando occorra, la rinnovazione dell'intero procedimento.
[3]Detta autorita' puo' altresi' disporre la sospensione del procedimento, di cui sia stata ordinata la prosecuzione, quando, per mancanza dei necessari elementi di giudizio, esso non possa svolgersi regolarmente.
Testo in vigore dal 17 febbraio 1943 al 16 dicembre 2010
