Art. 27 — Prosecuzione e sospensione dei procedimenti disciplinari
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1943
Confronto con la versione in vigore dal 17 febbraio 1943 al 16 dicembre 2010. 86 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: I procedimenti disciplinari promossi nell'Africa Orientale Italiana a carico di dipendenti da Amministrazioni dello Stato, possono, quando l'incolpato si trova nel Regno, essere quivi proseguiti.
tolto: L'autorita' competente per la prosecuzione del procedimento puo' disporre la ricostituzione o la rinnovazione degli atti, che non possieda in originale o in copia legale e, quando occorra, la rinnovazione dell'intero procedimento.
tolto: Detta autorita' puo' altresi' disporre la sospensione del procedimento, di cui sia stata ordinata la prosecuzione, quando, per mancanza dei necessari elementi di giudizio, esso non possa svolgersi regolarmente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-12-14;1781~art27 · fonte del testo