Art. 3 — Reintegrazione nel grado perduto per condanna
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 luglio 1935 al 11 maggio 1942. Leggi il testo vigente →
[1]L'ufficiale, sottufficiale o graduato di truppa, riabilitato con sentenza del giudice ordinario o, se incorso in incapacita' militare, riabilitato a norma dell'articolo precedente, puo' essere reintegrato nel grado perduto a seguito della condanna, previo parere conforme emesso insindacabilmente dal tribunale supremo militare nei modi stabiliti nella prima parte dell'articolo precedente.
[2]Il procedimento e' promosso dal Regio avvocato generale militare, a richiesta del Ministro da cui il militare dipende.
[3]Alla reintegrazione nel grado si provvede con decreto Reale, se trattasi di ufficiale o maresciallo, e con decreto ministeriale, se trattasi di sergente maggiore, sergente o graduato di truppa del Regio esercito e gradi corrispondenti delle altre forze armate.
[4]La reintegrazione nel grado non produce di diritto la riammissione in servizio.
Testo in vigore dal 5 luglio 1935 al 11 maggio 1942
