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[1]L'ufficiale, sottufficiale o graduato di truppa, riabilitato con sentenza del giudice ordinario o, se incorso in incapacita' militare, riabilitato a norma dell'articolo precedente, puo' essere reintegrato nel grado perduto a seguito della condanna, previo parere conforme emesso insindacabilmente dal tribunale supremo militare nei modi stabiliti nella prima parte dell'articolo precedente.

[2]Il procedimento e' promosso dal Regio avvocato generale militare, a richiesta del Ministro da cui il militare dipende.

[3]Alla reintegrazione nel grado si provvede con decreto Reale, se trattasi di ufficiale o maresciallo, e con decreto ministeriale, se trattasi di sergente maggiore, sergente o graduato di truppa del Regio esercito e gradi corrispondenti delle altre forze armate.

[4]La reintegrazione nel grado non produce di diritto la riammissione in servizio.

Testo in vigore dal 5 luglio 1935 al 11 maggio 1942

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urn:nir:stato:legge:1935-06-13;1116~art3 · fonte del testo