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[1]Con decreto del Ministro per la guerra sara' provveduto alla soppressione della seconda compagnia speciale di correzione di cui al libro primo, parte seconda, del regolamento per gli stabilimenti militari di pena e per le compagnie di disciplina, ed alla contemporanea istituzione di uno o piu' reparti militari speciali, alla dipendenza di quel comando militare che il medesimo Ministro riterra' piu' opportuno.

[2]Ai suddetti reparti sono assegnati i seguenti militari, per i quali si richiede una speciale vigilanza intesa alla prevenzione di eventuali reati:

[3]1° militari sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva diversa dal ricovero in una casa di cura e di custodia per infermita' psichica, o sottoposti a liberta' vigilata, ovvero all'ammonizione o al confino di polizia;

[4]2° militari gia' piu' volte condannati per delitto non colposo e non punibile a querela della persona offesa;

[5]3° militari, anche non condannati, che si ritenga opportuno allontanare dai corpi, nell'interesse della disciplina, del servizio e del decoro dei corpi medesimi.

Testo in vigore dal 5 luglio 1935 al 4 febbraio 1936

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urn:nir:stato:legge:1935-06-13;1116~art7 · fonte del testo