Art. 7 — Soppressione della seconda compagnia speciale di correzione ed istituzione di reparti militari speciali per determinate categorie di militari
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[1]Con decreto del Ministro per la guerra sara' provveduto alla soppressione della seconda compagnia speciale di correzione di cui all'art. 1 del capo 8°, parte seconda, del regolamento per gli stabilimenti militari di pena e per le compagnie di disciplina, ed alla contemporanea istituzione di uno o piu' reparti militari speciali, alla dipendenza di quel comando militare che il medesimo Ministro riterra' piu' opportuno.
[2]((Ai suddetti reparti, istituiti per la necessita' di una speciale vigilanza intesa alla prevenzione dei reati, sono assegnati:
[3]1° i militari sottoposti a una misura di sicurezza detentiva diversa dal ricovero in una casa di cura o di custodia per infermita' psichica, ovvero sottoposti a liberta' vigilata, ovvero all'ammonizione o al confino di polizia per reati comuni, salvo che il Ministero della guerra ritenga di rinviarne la chiamata alle armi a dopo la cessazione della misura di sicurezza;
[4]2° quelli condannati a pena detentiva, in misura superiore complessivamente a due anni, per due o piu' delitti della stessa indole non colposi e non punibili a querela della persona offesa, sempre che non sia intervenuta la riabilitazione;
[5]3° quelli condannati per un delitto non colposo e non punibile a querela della persona offesa a una pena detentiva superiore a tre anni, sempre che non sia intervenuta la riabilitazione;
[6]4° quelli anche non condannati, che si ritenga opportuno allontanare dai corpi, nell'interesse del servizio e del decoro dei corpi medesimi)).
[7]A decorrere dalla data in cui avra' inizio il funzionamento dei reparti militari speciali, cesseranno di aver effetto le disposizioni vigenti, che prescrivono il passaggio alla compagnia speciale di correzione dei militari che hanno espiato la pena loro inflitta perche' ritenuti colpevoli del reato di furto.
Testo in vigore dal 1 novembre 1937 al 22 giugno 1938
